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lunedì 1 ottobre 2012 Invalidità civile: nuove modalità di ricorso - Accertamento tecnico preventivo

L’articolo 38 della Legge 111 del 15 luglio 2011 ha modificato il Codice di procedura civile, introducendo un nuovo articolo, il 445 bis.
Dal primo gennaio 2012 l’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, per pensione di inabilità e di assegno di invalidità.
Chiunque intenda opporsi ad una decisione (esempio un verbale di invalidità) dell’INPS, non presenta più il ricorso introduttivo per il giudizio, ma presenta, sempre al Tribunale, l’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere.
Viene nominato dal Giudice un consulente tecnico d’ufficio il quale dopo aver espletato le operazioni peritali deve trasmettere la bozza della relazione alle parti nel termine stabilito dal giudice.
Se non vi sono osservazioni il perito deposita la relazione definitiva presso il Giudice.
Il giudice chiede formalmente alle parti se vi sono contestazioni: se non ci sono contestazioni, il Giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile.
Se le parti , invece intendono contestare la relazione del CTU devono proporre ricorso introduttivo del giudizio.
Il processo si chiude con sentenza definitiva.
Per le cause di invalidità, quindi c’è un solo grado di giudizio, non si può più ricorrere in Appello.
Per approfondimenti contattare l’Avv. Pernice al telefono 02-40055165 o all’indirizzo di posta elettronica info@avvocatopernice.it.